Sono oggetto di contributo regionale le spese sostenute per la redazione dei piani operativi intercomunali di cui all’articolo 23-bis della l.r. n. 65/2014 da due o più comuni toscani riuniti in unioni o associazioni che abbiano già adottato il piano strutturale intercomunale o abbiano adottato ed approvato il piano strutturale intercomunale.
La finalità dei presenti finanziamenti è quella di incentivare la pianificazione di area vasta dando attuazione a quanto previsto nella L.R. n. 65/2014 all’articolo 23-bis sopra richiamato e nei relativi atti di programmazione sopra indicati.
Possono presentare domanda di contributo per l’approvazione del piano operativo intercomunale di cui all’articolo 23-bis della L.R. 65/2014 due o più Comuni toscani, anche appartenenti a province diverse, riuniti in associazioni o unioni, che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già adottato il piano strutturale intercomunale o abbiano già adottato ed approvato il piano strutturale intercomunale ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 L.R. 65/2014 da parte di tutti i comuni.
Sono ammissibili solo le spese sostenute per la redazione dei piani operativi intercomunali di cui all’articolo 23-bis della L.R. 65/2014 ed in particolare dovranno essere relative a:
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Sono oggetto di contributo regionale le spese sostenute per la redazione dei piani operativi intercomunali di cui all’articolo 23-bis della l.r. n. 65/2014 da due o più comuni toscani riuniti in unioni o associazioni che abbiano già adottato il piano strutturale intercomunale o abbiano adottato ed approvato il piano strutturale intercomunale.
La finalità dei presenti finanziamenti è quella di incentivare la pianificazione di area vasta dando attuazione a quanto previsto nella L.R. n. 65/2014 all’articolo 23-bis sopra richiamato e nei relativi atti di programmazione sopra indicati.
Possono presentare domanda di contributo per l’approvazione del piano operativo intercomunale di cui all’articolo 23-bis della L.R. 65/2014 due o più Comuni toscani, anche appartenenti a province diverse, riuniti in associazioni o unioni, che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già adottato il piano strutturale intercomunale o abbiano già adottato ed approvato il piano strutturale intercomunale ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 L.R. 65/2014 da parte di tutti i comuni.
Sono ammissibili solo le spese sostenute per la redazione dei piani operativi intercomunali di cui all’articolo 23-bis della L.R. 65/2014 ed in particolare dovranno essere relative a:
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