La Camera di Commercio di Pistoia-Prato - unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - intende promuovere l’installazione di dispositivi di ricarica elettrica da parte delle imprese turistiche della circoscrizione territoriale di competenza, costituita dal territorio della provincia di Pistoia e della provincia di Prato, al fine di favorire l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle o bassissime allo scarico e incentivare così forme di turismo eco-sostenibili.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie Imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014, ivi incluse le ditte individuali, che alla data della presentazione della domanda:
a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
b) abbiano sede e/o unità locali operative destinatarie dell’intervento nell’ambito della circoscrizione territoriale, come sopra costituita, della Camera di Commercio di Pistoia Prato. La localizzazione deve risultare dal Registro delle Imprese;
c) svolgano, nelle localizzazioni oggetto dell’intervento, le attività indicate dai seguenti codici ATECO primari come risultanti esclusivamente dal Registro delle Imprese:
• 55.1 “Alberghi e strutture simili”;
• 55.2 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni”;
• 55.3 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”;
• 56.10.1 “Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche”;
Limitatamente ai codici 55.20.52 (“Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”), 55.20.53 (“Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche”), 56.10.12 (“Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”) e 56.10.13 (“Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche”) il requisito è soddisfatto con lo svolgimento dell’attività nella localizzazione oggetto dell’intervento, ancorché secondaria;
d) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dalla Legge fallimentare) e non siano sottoposte ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, da altre leggi speciali o ad altre procedure vigenti per l’effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che non consentano la continuità aziendale, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) siano in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi;
f) i cui legali rappresentanti nonché gli altri soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 8 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto;
g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
h) non siano in situazione di debito nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
i) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di Commercio di Pistoia-Prato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
j) non risultino assegnatarie di un contributo a valere sul “Bando per la concessione di contributi per l’installazione di dispositivi di ricarica elettrica da parte delle imprese alberghiere” approvato con deliberazione n. 83/23 del 14.09.2023.
Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per "spesa sostenuta" deve intendersi il momento in cui si verifica per prima una delle seguenti condizioni:
a. l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile la spesa (ad es. accettazione del preventivo, stipula del contratto o emissione di conferma d’ordine);
b. sono state emesse fatture relative a spese per le quali si chiede il contributo;
c. sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a spese per le quali si chiede il contributo.
In particolare sono ammesse a contributo:
a. le spese per l'acquisto e l'installazione di nuovi dispositivi di ricarica;
b. i costi di adeguamento del sistema elettrico connesse all'installazione.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
La Camera di Commercio di Pistoia-Prato - unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - intende promuovere l’installazione di dispositivi di ricarica elettrica da parte delle imprese turistiche della circoscrizione territoriale di competenza, costituita dal territorio della provincia di Pistoia e della provincia di Prato, al fine di favorire l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle o bassissime allo scarico e incentivare così forme di turismo eco-sostenibili.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie Imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014, ivi incluse le ditte individuali, che alla data della presentazione della domanda:
a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
b) abbiano sede e/o unità locali operative destinatarie dell’intervento nell’ambito della circoscrizione territoriale, come sopra costituita, della Camera di Commercio di Pistoia Prato. La localizzazione deve risultare dal Registro delle Imprese;
c) svolgano, nelle localizzazioni oggetto dell’intervento, le attività indicate dai seguenti codici ATECO primari come risultanti esclusivamente dal Registro delle Imprese:
• 55.1 “Alberghi e strutture simili”;
• 55.2 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni”;
• 55.3 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”;
• 56.10.1 “Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche”;
Limitatamente ai codici 55.20.52 (“Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”), 55.20.53 (“Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche”), 56.10.12 (“Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”) e 56.10.13 (“Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche”) il requisito è soddisfatto con lo svolgimento dell’attività nella localizzazione oggetto dell’intervento, ancorché secondaria;
d) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dalla Legge fallimentare) e non siano sottoposte ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, da altre leggi speciali o ad altre procedure vigenti per l’effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che non consentano la continuità aziendale, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) siano in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi;
f) i cui legali rappresentanti nonché gli altri soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 8 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto;
g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
h) non siano in situazione di debito nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
i) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di Commercio di Pistoia-Prato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
j) non risultino assegnatarie di un contributo a valere sul “Bando per la concessione di contributi per l’installazione di dispositivi di ricarica elettrica da parte delle imprese alberghiere” approvato con deliberazione n. 83/23 del 14.09.2023.
Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per "spesa sostenuta" deve intendersi il momento in cui si verifica per prima una delle seguenti condizioni:
a. l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile la spesa (ad es. accettazione del preventivo, stipula del contratto o emissione di conferma d’ordine);
b. sono state emesse fatture relative a spese per le quali si chiede il contributo;
c. sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a spese per le quali si chiede il contributo.
In particolare sono ammesse a contributo:
a. le spese per l'acquisto e l'installazione di nuovi dispositivi di ricarica;
b. i costi di adeguamento del sistema elettrico connesse all'installazione.
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