Gli incentivi sono rivolti a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di nuovi investimenti:
a) negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli;
b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015;
c) nelle aree definite dall’articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati;
d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015. rientrano negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti verso i quali rivolgere le attività di attrazione, gli investimenti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile:
a) afferenti ai rami di attività di imprese di qualsiasi settore relativi alle funzioni aziendali:
Sono beneficiarie degli incentivi, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento, le imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia:
a) le PMI che localizzano l’attività nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento;
b) le grandi imprese che localizzano l’attività nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento, limitatamente alle spese ammissibili di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento;
c) le grandi imprese e le PMI che localizzano l’attività nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento, ricadenti nelle zone assistite di cui all’allegato D del Regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Sono ammissibili le spese di cui al Capo II del Regolamento, come riprodotte nell’allegato 2 allo schema di domanda, e relative a:
a. investimenti relativi a costi in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi per la realizzazione di opere edili, realizzati in zone assistite ed in zone non assistite a finalità regionale, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del Regolamento;
b. spese in de minimis, secondo l’elencazione di cui all’articolo 12 del Regolamento;
c. investimenti in progetti di tutela ambientale destinati all’attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, declinati in:
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
Gli incentivi sono rivolti a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di nuovi investimenti:
a) negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli;
b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015;
c) nelle aree definite dall’articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati;
d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015. rientrano negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti verso i quali rivolgere le attività di attrazione, gli investimenti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile:
a) afferenti ai rami di attività di imprese di qualsiasi settore relativi alle funzioni aziendali:
Sono beneficiarie degli incentivi, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento, le imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia:
a) le PMI che localizzano l’attività nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento;
b) le grandi imprese che localizzano l’attività nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento, limitatamente alle spese ammissibili di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento;
c) le grandi imprese e le PMI che localizzano l’attività nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento, ricadenti nelle zone assistite di cui all’allegato D del Regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Sono ammissibili le spese di cui al Capo II del Regolamento, come riprodotte nell’allegato 2 allo schema di domanda, e relative a:
a. investimenti relativi a costi in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi per la realizzazione di opere edili, realizzati in zone assistite ed in zone non assistite a finalità regionale, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del Regolamento;
b. spese in de minimis, secondo l’elencazione di cui all’articolo 12 del Regolamento;
c. investimenti in progetti di tutela ambientale destinati all’attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, declinati in:
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Finanziamento per attrizione investimenti da fuori regione.
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