Bando Protezione dell’euro contro la contraffazione 2023
Quanto finanzia
Descrizione del Bando
L’obiettivo specifico del programma Pericles IV è proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
A chi si rivolge
Autorità degli Stati membri dell’UE incaricate dell’esecuzione delle politiche monetarie e coinvolte nella lotta alla contraffazione dell’euro, forze dell’ordine, autorità giudiziarie, banche e altri soggetti:
- il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);
- il personale dei servizi di informazione;
- i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;
- i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;
- qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.
Spese Ammissibili
- lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe.
- l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma Pericles IV
- l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
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