La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo intende promuovere lo sviluppo del business e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese bergamasche, attraverso l’incentivazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche settoriali o campionarie.
Possono accedere ai benefici del presente bando le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, le quali:
a) siano iscritte con sede o unità locale al Registro delle Imprese di Bergamo;
b) siano attive secondo le risultanze del Registro delle Imprese1;
c) non rientrino nel campo di esclusione dagli aiuti in regime de minimis ai sensi dell’art. 1 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; d) non siano in stato di liquidazione volontaria, né si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (Reg UE n. 2023/2831);
e) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo Decreto;
g) non abbiano ricevuto altre agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica per le spese oggetto del finanziamento;
h) al momento della presentazione della domanda non abbiano beneficiato di agevolazioni pubbliche di qualsiasi fonte in regime de minimis per un importo superiore ai limiti indicati nell’art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, che prevede che nell’esercizio in corso e nei due precedenti si possano concedere aiuti all’impresa unica sino a € 300.000;
i) al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 co. 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma.
Sono ammissibili al presente bando le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche che si tengono tra il 1° giugno e il 31 dicembre 20246 e che siano classificabili in una delle seguenti categorie:
A. qualifica regionale che si svolge in Lombardia o qualifica nazionale che si svolge in Italia.
B. qualifica internazionale che si svolge in Italia.
L’impresa è tenuta ad appurare preventivamente la qualifica della manifestazione fieristica di proprio interesse come segue:
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, è considerata unicamente la presenza diretta con un proprio stand alla manifestazione fieristica. Pertanto l’impresa beneficiaria deve:
Sono ammissibili unicamente i costi relativi a:
a) iscrizione alla fiera,
b) inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
c) affitto del plateatico e allestimento dello stand;
d) trasporto a cura di terzi delle merci da esporre.
Tali costi sono considerabili indipendentemente dalla data del loro effettivo sostenimento, ossia: la data della fattura o del pagamento sono irrilevanti, ciò che fa fede sono unicamente la date di inizio e termine della fiera, che devono essere ricomprese entro il suindicato periodo.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo intende promuovere lo sviluppo del business e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese bergamasche, attraverso l’incentivazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche settoriali o campionarie.
Possono accedere ai benefici del presente bando le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, le quali:
a) siano iscritte con sede o unità locale al Registro delle Imprese di Bergamo;
b) siano attive secondo le risultanze del Registro delle Imprese1;
c) non rientrino nel campo di esclusione dagli aiuti in regime de minimis ai sensi dell’art. 1 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; d) non siano in stato di liquidazione volontaria, né si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (Reg UE n. 2023/2831);
e) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo Decreto;
g) non abbiano ricevuto altre agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica per le spese oggetto del finanziamento;
h) al momento della presentazione della domanda non abbiano beneficiato di agevolazioni pubbliche di qualsiasi fonte in regime de minimis per un importo superiore ai limiti indicati nell’art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, che prevede che nell’esercizio in corso e nei due precedenti si possano concedere aiuti all’impresa unica sino a € 300.000;
i) al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 co. 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma.
Sono ammissibili al presente bando le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche che si tengono tra il 1° giugno e il 31 dicembre 20246 e che siano classificabili in una delle seguenti categorie:
A. qualifica regionale che si svolge in Lombardia o qualifica nazionale che si svolge in Italia.
B. qualifica internazionale che si svolge in Italia.
L’impresa è tenuta ad appurare preventivamente la qualifica della manifestazione fieristica di proprio interesse come segue:
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, è considerata unicamente la presenza diretta con un proprio stand alla manifestazione fieristica. Pertanto l’impresa beneficiaria deve:
Sono ammissibili unicamente i costi relativi a:
a) iscrizione alla fiera,
b) inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
c) affitto del plateatico e allestimento dello stand;
d) trasporto a cura di terzi delle merci da esporre.
Tali costi sono considerabili indipendentemente dalla data del loro effettivo sostenimento, ossia: la data della fattura o del pagamento sono irrilevanti, ciò che fa fede sono unicamente la date di inizio e termine della fiera, che devono essere ricomprese entro il suindicato periodo.
Il bando prevede un contributo a fondo perduto del 50%, i massimali di spesa previsti sono stabiliti come quanto segue.
Fiere regionali in Lombardia e fiere nazionali in Italia:
minimo per progetto: 1.000 Euro;
massimo per progetto: 5.000 Euro.
Fiere con qualifica internazionale in Italia (escluse quelle in Lombardia) e fiere all’estero:
minimo per progetto: 4.500 Euro;
massimo per progetto: 10.000 Euro.
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