L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali sostiene - in attuazione dell’art. 2, comma 10, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n.17, mediante un con- tributo da destinare per l’anno 2024 ai Comuni siciliani. A tal fine i Comuni devono:
Comuni che presentino, in conformità a quanto previsto dalla presente Circolare, apposita istanza finalizzata alla concessione del contributo regionale per il sostenimento dei costi riferiti al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere.
Le spese ammissibili, per una copertura massima di 600 metri lineari di spiaggia, sono rappresentate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 1 Settembre 1998, n. 17, esclusivamente dagli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio nelle spiagge libere. Per onere retributivo va inteso il compenso giornaliero e quindi la retribuzione spettante al personale inquadrato nella qualifica funzionale Cat. B2 del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, nei limiti numerici previsti dal già citato art. 2 della Legge regionale n. 17/98.
L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali sostiene - in attuazione dell’art. 2, comma 10, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n.17, mediante un con- tributo da destinare per l’anno 2024 ai Comuni siciliani. A tal fine i Comuni devono:
Comuni che presentino, in conformità a quanto previsto dalla presente Circolare, apposita istanza finalizzata alla concessione del contributo regionale per il sostenimento dei costi riferiti al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere.
Le spese ammissibili, per una copertura massima di 600 metri lineari di spiaggia, sono rappresentate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 1 Settembre 1998, n. 17, esclusivamente dagli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio nelle spiagge libere. Per onere retributivo va inteso il compenso giornaliero e quindi la retribuzione spettante al personale inquadrato nella qualifica funzionale Cat. B2 del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, nei limiti numerici previsti dal già citato art. 2 della Legge regionale n. 17/98.
Si fa presente, in particolare, che nell’ipotesi in cui il contributo erogato superi il 50% delle spese ammissibili effettivamente pagate dal Comune assegnatario la quota del contributo in eccesso dovrà essere restituita alla Regione.
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