Promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane.
L’intensità dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al 50% qualora sussista una delle seguenti condizioni:
Microimprese, piccole e medie imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.
L’impresa deve essere iscritta all’A.I.A. per la prima volta. Nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, il titolare o il socio imprenditore dell’impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all’A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.
L’intervento mira a promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane; sono finanziabili le imprese iscritte all’A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all’iscrizione medesima e sono ammissibili:
a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell’impresa, nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo;
a bis) l’acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale.
b) acquisto di macchinari, attrezzature, macchine operatrici prive di targa, nuovi di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana, di importo unitario superiore a € 100,00, al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni di importo inferiore a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.
c) acquisto di arredi per ufficio.
d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione (sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario).
f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera e).
f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
f ter) spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico di cui all’articolo 37:
Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’art.13, c. 9.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
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L’intensità dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al 50% qualora sussista una delle seguenti condizioni:
Microimprese, piccole e medie imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.
L’impresa deve essere iscritta all’A.I.A. per la prima volta. Nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, il titolare o il socio imprenditore dell’impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all’A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.
L’intervento mira a promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane; sono finanziabili le imprese iscritte all’A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all’iscrizione medesima e sono ammissibili:
a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell’impresa, nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo;
a bis) l’acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale.
b) acquisto di macchinari, attrezzature, macchine operatrici prive di targa, nuovi di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana, di importo unitario superiore a € 100,00, al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni di importo inferiore a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.
c) acquisto di arredi per ufficio.
d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione (sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario).
f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera e).
f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
f ter) spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico di cui all’articolo 37:
Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’art.13, c. 9.
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Finanziamento per sostenere la nascita di nuove imprese.
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