Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria
Quanto finanzia
Descrizione del Bando
Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.
A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Spese Ammissibili
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto