Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria

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Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: - versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014); - presentano prospettive di ripresa dell’attività; - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; - hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale; - non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; - hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico; - non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; - i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Spese Ammissibili

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Specifiche

Dotazione:
€400,000,000
Scadenza: 
29 aprile 2022
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Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria

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Codice:
MiFo63
Dotazione:
€400,000,000
Scadenza: 
29 aprile 2022
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Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: - versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014); - presentano prospettive di ripresa dell’attività; - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; - hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale; - non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; - hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico; - non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; - i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

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Dettagli fondo perduto

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Dotazione:
Disponibile per tutti i piani pro
Scadenza: 
29 aprile 2022

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Disponibile per tutti i piani pro
Richiesta massima:
Disponibile per tutti i piani pro

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