La misura prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.
Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e rendicontare entro il 2 marzo 2026.
La misura è attiva su tutto il territorio della regione Veneto.
Imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
L’attività di trasformazione deve essere ricompresa in almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.
Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all’allegato VII parte II del regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14 (mosto di uve concentrato rettificato).
Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di trasformazione.
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle seguenti tipologie per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.
Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.
Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento relative.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
La misura prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.
Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e rendicontare entro il 2 marzo 2026.
La misura è attiva su tutto il territorio della regione Veneto.
Imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
L’attività di trasformazione deve essere ricompresa in almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.
Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all’allegato VII parte II del regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14 (mosto di uve concentrato rettificato).
Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di trasformazione.
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle seguenti tipologie per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.
Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.
Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento relative.
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Finanziamento per investimenti vitivinicoli.
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