I pagamenti compensativi previsti:
Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone montane, identificate tali in riferimento all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola.
Per l’individuazione della definizione di “agricoltore in attività” e di “attività agricola” si rinvia alla disciplina vigente della programmazione 2023-2027 per gli interventi a superficie.
Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 99707 del 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.
I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se esercitano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola sulle superfici oggetto di domanda di sostegno e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.
Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022, e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.
L’importo unitario delle indennità, per l’annualità 2024 e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è pari a Euro 200 (per ettaro) per le aziende zootecniche e a Euro 125 (per ettaro) per le altre aziende. Per aziende zootecniche si intendono quelle che, al momento della domanda, allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie agricola condotta.
I “Pascoli con tara” sono elegibili solo nelle aziende zootecniche.
Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).
Le superfici “pascoli con tara” su cui non viene esercitata l’attività di pascolamento come definita in disposizioni vigenti, ministeriali e degli Organismi Pagatori, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.
Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i “castagneti da mensa” sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate “castagneti da mensa”, computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell’annualità 2024 (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le
superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
I pagamenti compensativi previsti:
Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone montane, identificate tali in riferimento all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola.
Per l’individuazione della definizione di “agricoltore in attività” e di “attività agricola” si rinvia alla disciplina vigente della programmazione 2023-2027 per gli interventi a superficie.
Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 99707 del 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.
I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se esercitano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola sulle superfici oggetto di domanda di sostegno e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.
Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022, e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.
L’importo unitario delle indennità, per l’annualità 2024 e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è pari a Euro 200 (per ettaro) per le aziende zootecniche e a Euro 125 (per ettaro) per le altre aziende. Per aziende zootecniche si intendono quelle che, al momento della domanda, allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie agricola condotta.
I “Pascoli con tara” sono elegibili solo nelle aziende zootecniche.
Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).
Le superfici “pascoli con tara” su cui non viene esercitata l’attività di pascolamento come definita in disposizioni vigenti, ministeriali e degli Organismi Pagatori, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.
Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i “castagneti da mensa” sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate “castagneti da mensa”, computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell’annualità 2024 (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le
superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).
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