La Misura intende supportare gli investimenti e sostenere le imprese del commercio su area pubblica mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica.
Possono richiedere l’agevolazione di cui alla presente misura le micro e piccole imprese, con sede legale e operativa in Piemonte, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
sono iscritte, alla data di approvazione della DGR n. 24-8758 del 10/06/2024, al Registro delle Imprese, risultano attive e sono in possesso di un codice ATECO prevalente relativo ad attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
esercitano una delle seguenti attività:
a) attività di vendita diretta al dettaglio di beni (alla data della DGR sopra citata), così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114; non vanno quindi ricompresi nel novero, ai fini della presente Misura, sia gli imprenditori agricoli esercenti su area pubblica ai sensi della L.R. n. 28/1999 sia gli agricoltori di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 114/1998, che recita “Il presente decreto non si applica: [...] d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni”;
b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area pubblica, mediante strutture non fissate permanentemente al suolo, di cui alla L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
sono in possesso dei titoli abilitativi per l’attività su area pubblica, previsti dal D.lgs. n. 114/98 e dalla L.R. n. 28/1999;
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
sono in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti la regolarità contributiva dell’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
non rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis”.
Sono ammissibili all’agevolazione di cui alla presente Misura progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali
all’attività di vendita su area pubblica, quali a titolo esemplificativo:
Non è ammissibile a contributo l’acquisto in leasing o di beni usati.
Per essere considerate ammissibili, tutte le spese devono:
a) essere giustificate da fatture (o ricevute o documenti contabili equivalenti) che riportino l’indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto). Il CUP viene comunicato al momento della presentazione della domanda con le modalità descritte al successivo paragrafo 3.1.
b) essere pagate con strumenti di pagamento tracciati (bonifici, carte di credito, moneta elettronica, ecc,).
I beni acquistati non devono essere alienati, ceduti a qualunque titolo o distolti dall’uso nei tre anni successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire i beni o le attrezzature obsolete.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
La Misura intende supportare gli investimenti e sostenere le imprese del commercio su area pubblica mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica.
Possono richiedere l’agevolazione di cui alla presente misura le micro e piccole imprese, con sede legale e operativa in Piemonte, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
sono iscritte, alla data di approvazione della DGR n. 24-8758 del 10/06/2024, al Registro delle Imprese, risultano attive e sono in possesso di un codice ATECO prevalente relativo ad attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
esercitano una delle seguenti attività:
a) attività di vendita diretta al dettaglio di beni (alla data della DGR sopra citata), così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114; non vanno quindi ricompresi nel novero, ai fini della presente Misura, sia gli imprenditori agricoli esercenti su area pubblica ai sensi della L.R. n. 28/1999 sia gli agricoltori di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 114/1998, che recita “Il presente decreto non si applica: [...] d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni”;
b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area pubblica, mediante strutture non fissate permanentemente al suolo, di cui alla L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
sono in possesso dei titoli abilitativi per l’attività su area pubblica, previsti dal D.lgs. n. 114/98 e dalla L.R. n. 28/1999;
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
sono in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti la regolarità contributiva dell’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
non rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis”.
Sono ammissibili all’agevolazione di cui alla presente Misura progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali
all’attività di vendita su area pubblica, quali a titolo esemplificativo:
Non è ammissibile a contributo l’acquisto in leasing o di beni usati.
Per essere considerate ammissibili, tutte le spese devono:
a) essere giustificate da fatture (o ricevute o documenti contabili equivalenti) che riportino l’indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto). Il CUP viene comunicato al momento della presentazione della domanda con le modalità descritte al successivo paragrafo 3.1.
b) essere pagate con strumenti di pagamento tracciati (bonifici, carte di credito, moneta elettronica, ecc,).
I beni acquistati non devono essere alienati, ceduti a qualunque titolo o distolti dall’uso nei tre anni successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire i beni o le attrezzature obsolete.
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