Nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si inquadra l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nel PNRR.
La finalità del presente Avviso pubblico è promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
I progetti possono essere presentati da:
a) una singola impresa interessata alla formazione dei propri lavoratori (in questo caso non è necessario essere in regola con la normativa sull’accreditamento). Il ricorso ad ente formativo è possibile nel rispetto delle regole per l’affidamento a terzi;
b) un consorzio o fondazione o rete di imprese (rete- soggetto) che si propone quale singolo soggetto attuatore del progetto;
Il ricorso a consorziati/soci/imprese retiste non si configura come delega di attività e deve essere indicato in sede di candidatura. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione dell’Amministrazione è possibile il ricorso a consorziati/soci/imprese retiste non previsti in sede di presentazione del progetto, o il loro cambiamento in corso di realizzazione, purché siano garantiti almeno i medesimi requisiti e competenze;
c) un’associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) o rete di imprese (retecontratto) o altra forma di partenariato, già costituita o da costituire a finanziamento approvato, attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata;
d) una o più agenzie formative in partenariato, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura;
e) un partenariato tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori.
Sono ammissibili quali imprese destinatarie le imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):
Sono ammissibili tutte le spese riguardanti le attività formative dei dipendenti. L’intervento formativo dovrà essere articolato tenendo conto del Catalogo degli interventi formativi di cui all’allegato 1 dell’Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegato A della D.G.R. n.936/2023, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale, e attraverso il ricorso a docenti qualificati. Le macro tematiche contenute nelle schede del Catalogo sono articolate in contenuti formativi di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 che stabiliscono puntualmente i contenuti della formazione obbligatoria per le figure del sistema prevenzionale, tra le quali i lavoratori e i preposti.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
Nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si inquadra l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nel PNRR.
La finalità del presente Avviso pubblico è promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
I progetti possono essere presentati da:
a) una singola impresa interessata alla formazione dei propri lavoratori (in questo caso non è necessario essere in regola con la normativa sull’accreditamento). Il ricorso ad ente formativo è possibile nel rispetto delle regole per l’affidamento a terzi;
b) un consorzio o fondazione o rete di imprese (rete- soggetto) che si propone quale singolo soggetto attuatore del progetto;
Il ricorso a consorziati/soci/imprese retiste non si configura come delega di attività e deve essere indicato in sede di candidatura. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione dell’Amministrazione è possibile il ricorso a consorziati/soci/imprese retiste non previsti in sede di presentazione del progetto, o il loro cambiamento in corso di realizzazione, purché siano garantiti almeno i medesimi requisiti e competenze;
c) un’associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) o rete di imprese (retecontratto) o altra forma di partenariato, già costituita o da costituire a finanziamento approvato, attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata;
d) una o più agenzie formative in partenariato, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura;
e) un partenariato tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori.
Sono ammissibili quali imprese destinatarie le imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):
Sono ammissibili tutte le spese riguardanti le attività formative dei dipendenti. L’intervento formativo dovrà essere articolato tenendo conto del Catalogo degli interventi formativi di cui all’allegato 1 dell’Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegato A della D.G.R. n.936/2023, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale, e attraverso il ricorso a docenti qualificati. Le macro tematiche contenute nelle schede del Catalogo sono articolate in contenuti formativi di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 che stabiliscono puntualmente i contenuti della formazione obbligatoria per le figure del sistema prevenzionale, tra le quali i lavoratori e i preposti.
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Finanziamenti per interventi di formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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