La misura ha lo scopo di incrementare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.
Sono ammissibili le seguenti attività:
a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
b) ristrutturazione, che consiste:
Sono ammissibili i Soggetti titolari di posizione nello schedario viticolo veneto.
Criteri di ammissibilità:
Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:
a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell’ambito del territorio regionale. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;
c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
e) non essere soggette all’esclusione dall’intervento “Ristrutturazione e riconversione vigneti” ai sensi del dell’articolo 11 del DM n. 646643 del 16 dicembre 2022;
f) nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2023 e il termine ultimo di presentazione della domanda:
Le attività devono:
a) essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;
b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG e relativamente alle varietà a quanto previsto nell’Allegato tecnico 1;
c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
d) avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l’azione di estirpo avere inizio a partire dal 15 SETTEMBRE 2024, pena l’esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative DO;
f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
g) interessare una superficie minima ammessa al beneficio.
Affidati al nostro team di esperti per vincere questo bando!
La misura ha lo scopo di incrementare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.
Sono ammissibili le seguenti attività:
a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
b) ristrutturazione, che consiste:
Sono ammissibili i Soggetti titolari di posizione nello schedario viticolo veneto.
Criteri di ammissibilità:
Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:
a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell’ambito del territorio regionale. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;
c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
e) non essere soggette all’esclusione dall’intervento “Ristrutturazione e riconversione vigneti” ai sensi del dell’articolo 11 del DM n. 646643 del 16 dicembre 2022;
f) nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2023 e il termine ultimo di presentazione della domanda:
Le attività devono:
a) essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;
b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG e relativamente alle varietà a quanto previsto nell’Allegato tecnico 1;
c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
d) avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l’azione di estirpo avere inizio a partire dal 15 SETTEMBRE 2024, pena l’esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative DO;
f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
g) interessare una superficie minima ammessa al beneficio.
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Finanziamento per la copertura dei costi sostenuti per ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
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